(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17
                        dell'11 aprile 1996)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 Disposizioni per i coordinatori dei progetti di utilita' collettiva
 
  1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n.
85 sono estese a tutti i coordinatori che  abbiano  partecipato  alla
realizzazione   dei  progetti  di  utilita'  collettiva,  purche'  in
possesso dei requisiti previsti dall'art.  1,  secondo  comma,  della
legge sopra citata.
  2.  La  norma  di  cui  al  comma  1  trova  applicazione anche nei
confronti dei coordinatori con incarico di prestazione occasionale  o
di   collaborazione   coordinata  e  continuativa,  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art.  1, secondo comma,  della  citata  legge
regionale n. 85/1995.
  3. L'Agenzia regionale per l'impiego e' autorizzata a predisporre i
progetti  di utilita' collettiva necessari per l'impiego dei soggetti
di cui ai commi precedenti, ai sensi della normativa dello Stato.
  4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano  applicazione
nei  confronti  dei  coordinatori dei progetti di utilita' collettiva
che risultino iscritti alla prima classe delle liste di  collocamento
alla data di entrata in vigore della presente legge.