(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 dell'11 aprile 1996) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni per i coordinatori dei progetti di utilita' collettiva 1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono estese a tutti i coordinatori che abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilita' collettiva, purche' in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge sopra citata. 2. La norma di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei coordinatori con incarico di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, secondo comma, della citata legge regionale n. 85/1995. 3. L'Agenzia regionale per l'impiego e' autorizzata a predisporre i progetti di utilita' collettiva necessari per l'impiego dei soggetti di cui ai commi precedenti, ai sensi della normativa dello Stato. 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione nei confronti dei coordinatori dei progetti di utilita' collettiva che risultino iscritti alla prima classe delle liste di collocamento alla data di entrata in vigore della presente legge.